Disposizioni
Art. 1
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Chiunque intende costituire un deposito di caffe' nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorche' decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresi' munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffe' predetti ad una o piu' delle seguenti lavorazioni:
- a)decaffeinizzazione dei caffe' crudi;
- b)torrefazione dei caffe' crudi;
- c)solubilizzazione dei caffe' torrefatti;
- d)confezionamento dei caffe' torrefatti. Agli effetti della presente legge, fra i caffe' torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati. Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffe' confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffe' confezionato a norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, e' consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda. Sono altresi' escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffe' esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffe' confezionato a norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza. Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffe' detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
