Art. 11
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Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffe' la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
