Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffe' la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art11 · fonte su Normattiva