Art. 12
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Chiunque trasporta o fa comunque circolare caffe' senza bolletta di legittimazione nei casi in cui essa e' prescritta, ovvero con bolletta valida solo per una parte del carico, ovvero con bolletta il cui termine di validita' sia scaduto, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' abusivamente trasportato o fatto circolare. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. Le pene di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di chi trasporta o fa comunque circolare caffe' confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, qualora i relativi involucri, recipienti o imballaggi risultino contraffatti o comunque abusivamente utilizzati.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
