Disposizioni
Art. 13
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Nei casi previsti ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Per i mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
