Disposizioni
Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
