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Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art14 · fonte su Normattiva