Art. 15
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In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantita' superiore a cinque chilogrammi e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
