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Alla gestione dei contesti relativi alle violazioni della presente legge nonche' alla custodia e vendita delle cose sequestrate o confiscate provvedono i contabili delle dogane competenti per territorio, con le modalita' previste dalle disposizioni in materia doganale. Le somme riscosse per multe e ammende comminate ai sensi della presente legge ed i relativi proventi di confisca sono, dopo dedotte le spese, devolute per un quinto alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325. I rimanenti quattro quinti sono ripartiti fra, l'Erario e gli altri aventi diritto, secondo le disposizioni della legge doganale.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art16 · fonte su Normattiva