Disposizioni
Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
