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In caso di trasferimento da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione, al rilascio o alla vidimazione della bolletta di legittimazione provvede l'ufficio doganale, contemporaneamente all'emissione della bolletta d'importazione; in ogni altro caso provvede il Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di partenza del trasporto. Il Ministro per le finanze puo' stabilire, di intesa con gli altri Ministri interessati, che la bolletta di legittimazione venga rilasciata o vidimata da altri pubblici uffici. Le bollette di legittimazione, composte di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. Uno dei riscontrini e' trasmesso dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al rilascio o alla vidimazione al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto; l'altro riscontrino, da utilizzarsi solo nel caso in cui la bolletta e' rilasciata o vidimata a norma del secondo comma, e' trasmesso al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il Comune di emissione.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art5 · fonte del testo