Art. 6
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I caffe' torrefatti nazionalizzati, ancorche' decaffeinizzati, possono essere trasportati liberamente nel territorio della Repubblica solo in confezioni ciascuna di peso non superiore ai cinque chilogrammi, anche se raggruppati in altri imballaggi. L'involucro o recipiente di ciascuna confezione, con le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze deve essere sigillato o chiuso a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura, e su di esso deve essere riportata l'indicazione della ditta o ragione sociale, o denominazione sociale dell'impresa confezionatrice, nonche' gli estremi della relativa licenza di esercizio di cui allo articolo 1. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
