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Chiunque detiene, ancorche' inutilizzati, apparecchi meccanici o macchinari atti alla torrefazione od alti decaffeinizzazione dei caffe' crudi o alla solubilizzazione dei caffe' torrefatti, ovvero parti essenziali di detti apparecchi e macchinari, deve farne denunzia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo ove essi sono custoditi. Gli eventuali trasferimenti in altre localita', ovvero la loro destinazione devono essere notificati ai Comandi interessati entro dieci giorni. Sono esentati dalla denuncia i detentori di piccoli apparecchi di torrefazione per uso familiare o professionale per l'assaggio di campioni commerciali.

Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art7 · fonte del testo