Art. 8
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Il Ministro per le finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, determinera' i modelli da adottare per le bollette di legittimazione e per i registri di carico e scarico prescrivera' le modalita' per la compilazione delle bollette e per la tenuta dei registri medesimi e stabilira' le differenze di peso dei caffe' attribuibili a cause naturali. Entro cinque giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti di cui all'articolo 1, primo comma, sono tenuti a denunciare al Comando della guardia di finanza competente per territorio le giacenze, alla data stessa, di caffe' soggetto a disciplina, che costituiranno il primo carico del registro di carico e scarico. I quantitativi di caffe' non denunciati entro il termine predetto saranno considerati illegittimamente introdotti, agli effetti dell'articolo 11. Le partite di caffe' viaggianti alla data di entrata in vigore della presente legge possono proseguire fino a destinazione senza la scorta della bolletta di legittimazione; tuttavia, se il trasporto avviene per via ordinaria, esso deve giungere a destinazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data predetta.
Testo in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993
