La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verra' effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero. Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.

Testo vigente dal 11 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art8 · fonte su Normattiva