Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro e' autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attivita' industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attivita' di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande gia' presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potra', ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le societa' le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verra' determinato in base al patrimonio netto dell'azienda. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprieta', per mancata corrispondenza da parte delle autorita' dello Stato nel cui territorio le proprieta' stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facolta' e' concessa ai cittadini e ditte italiani, gia' titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non e' richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile. La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruita' da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione dell'autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 febbraio 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 184/2008

    Questione inammissibile
    30 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come interpretato dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, individua nella misura fissa dell'8 per cento costante quindicennale il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito dai soggetti che abbiano reimpiegato in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero. Invero, la questione sollevata risulta carente di motivazione riguardo alla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente non ha considerato la possibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione censurata, la quale implicherebbe il riferimento del contributo statale sugli interessi che il soggetto privato è tenuto a pagare alla banca, indipendentemente dal tasso praticato da quest'ultima.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero · Art. 1 Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135 · Art. 2 Disposizioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;98~art1 · fonte su Normattiva