Art. 6
Per la copertura di trecento posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti ed a quello dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Al concorso di cui al comma precedente si applicano le norme dell'articolo 102 della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121.
Testo vigente dal 19 agosto 1982
