Art. 7
Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza. I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 19 agosto 1982
