Art. 9
La tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 19 agosto 1982
La tabella allegata alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 19 agosto 1982
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 43, comma diciassettesimo, e la tabella C della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, - impugnati nel caso di specie, nel loro combinato disposto, dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - prevedono, testualmente, non un inquadramento in qualifiche - come si asserisce in un punto (ma non negli altri) della ordinanza di rinvio - bensì una equiparazione, ai soli fini del trattamento economico, "degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia". La questione, perciò, va esaminata nei termini risultanti dal tenore della disciplina suddetta, e cioè nel senso che essa riguarda soltanto gli aspetti relativi al trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, senza alcuna incidenza sull'ordinamento della loro carriera.
Art. 9 Disposizioni
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella <<C>> allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1^ aprile 1981, n. 121) e della nota in calce alla tabella - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con quelle proprie dei sottufficiali della Guardia di finanza -, in quanto, premesso che il legislatore ha compiuto una scelta non irragionevole e non arbitraria di fronte a situazioni non omogenee, il sistema della legge n. 121 del 1981 e successive integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico ed alla sua unificazione per le forze di polizia, non era destinato a creare vuoti legislativi, dovendosi integrare con la preesistente normativa e con quella sopravvenuta (atteso il carattere del rinvio previsto) per quanto non disciplinato dalla predetta legge (sentenza n. 65 del 1997). Peraltro, <<per il periodo fino al 1992 la situazione era transitoria, secondo una scelta effettuata dal legislatore>>, perché <<da un canto la Guardia di finanza aveva conservato il suo assetto organizzativo-funzionale, dall'altro, si era in attesa dell'attuazione delle deleghe per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea (art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216). Infatti, l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi nel corso del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio di trattamenti, che presuppone l'eliminazione di differenze di meccanismi di progressione in taluni ordinamenti ovvero l'adeguamento di moduli ordinamentali>>. - Cfr. S. n. 277/1991, con la quale <<è stata operata l'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri alle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato>>. - V., altresì, S. nn. 455/1993 e 241/1996 nonché O. n. 324/1993. red.: G. Leo
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Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e della tabella c) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e…
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-08-12;569~art9 · fonte su Normattiva