All'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' aggiunto il seguente comma: "La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale". La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge. La rubrica dell'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' cosi' riformulata: "Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale".

Testo vigente dal 19 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;569~art8 · fonte su Normattiva