Art. 32
I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtu' della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti fino alla prevista scadenza, anche se il beneficiario provvede ad estinguere l'operazione di finanziamento cui il contributo stesso e' riferito.
Testo vigente dal 21 giugno 1989
