Art. 33
Ai contributi di cui all'articolo 6 possono accedere anche le imprese del settore delle demolizioni navali in effettivo esercizio dal 1 gennaio 1970, fatti salvi i piani di investimento definiti in base alle vigenti norme alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi di cui all'articolo 6 possono essere altresi' concessi alle imprese di manutenzione di apparati motori marini alle condizioni di cui all'articolo 8. Il termine di ultimazione dei programmi di investimento di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Testo vigente dal 21 giugno 1989
