Art. 11 — Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore
Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 1 agosto 2016
