Art. 24 — Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali
I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle missioni internazionali sono versati in entrata per essere riassegnati, relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, per le quote di pertinenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
Testo vigente dal 1 agosto 2016
