Art. 23 — Cessione di mezzi e di materiali
Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 1 agosto 2016
