Disposizioni

Art. 23 — Cessione di mezzi e di materiali

Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art23 · fonte su Normattiva