Disposizioni

Art. 26 — Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.

Testo vigente dal 1 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145~art26 · fonte su Normattiva