Art. 20 — Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la piu' alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.
Testo vigente dal 1 agosto 2016
