Disposizioni

Art. 2Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonche' cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo e' riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari o superiore al 74 per cento. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennita' economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Nel settore privato, l'indennita' di cui al comma 2 e' direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonche' del personale per il quale e' prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che e' incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 20.900.000 euro per l'anno 2026, in 21.400.000 euro per l'anno 2027, in 21.800.000 euro per l'anno 2028, in 22.300.000 euro per l'anno 2029, in 22.700.000 euro per l'anno 2030, in 23.200.000 euro per l'anno 2031, in 23.700.000 euro per l'anno 2032, in 24.200.000 euro per l'anno 2033, in 24.700.000 euro per l'anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2035, e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 25 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;106~art2 · fonte su Normattiva