Disposizioni

Art. 3Istituzione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche

Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalita' di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle universita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 25 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;106~art3 · fonte su Normattiva