Disposizioni

Art. 12 — Competenze accessorie

A decorrere dal 1° gennaio 1987, le misure delle competenze accessorie per il personale delle aziende postelegrafoniche con qualifiche dirigenziali e con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono determinate, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli stabiliti con disposizioni a carattere generale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ad analoghi provvedimenti concernenti il personale inquadrato nelle categorie professionali.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art12 · fonte del testo