Disposizioni

Art. 11 — Valutazione del servizio militare

Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreche' non abbia dato luogo a pensione ordinaria, e' riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'Amministrazione, per intero relativamente ai primi dodici anni e per meta' relativamente al periodo eventualmente eccedente.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art11 · fonte su Normattiva