Art. 20 — Rimborso tassa per patente di guida
Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprieta' dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e' determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.
Testo vigente dal 7 novembre 1989
