Art. 3 — Riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo
[1]L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in L. 340.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 680.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 850.000.000 per l'esercizio 1986 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in L. 31.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 62.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 77.000.000 per l'esercizio 1986, gravera' sul capitolo 101 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei corrispondenti esercizi. Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono ridotte come segue:
[2]Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: vice dirigenti.......................... 73 consiglieri............................ 88 Azienda di Stato per i servizi telefonici: vice dirigenti........................... 9 consiglieri............................ 10 La determinazione dei contingenti, in cui deve essere apportata la riduzione, e del numero dei posti da ridurre, e' effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La riduzione effettuata sara' tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.
Testo vigente dal 29 dicembre 1984
