Art. 34 — Deposito di somme sequestrate
Il settimo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e' sostituito dal seguente: "Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorita'".
Testo vigente dal 7 novembre 1989
