Disposizioni

Art. 34 — Deposito di somme sequestrate

Il settimo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e' sostituito dal seguente: "Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorita'".

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art34 · fonte su Normattiva