Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione. Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato. La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art6 · fonte su Normattiva