Disposizioni

Art. 37 — Contributi ad enti ed istituti

I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato, per i servizi telefonici.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art37 · fonte su Normattiva