Art. 3
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Al fine di accrescere la produttivita' del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva trattazione delle richieste degli operatori e della rilevanza delle pratiche trattate sotto il profilo degli scambi con l'estero e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, a decorrere dall'anno 1989, un fondo incentivante pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989 e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalita' e produttivita' dei servizi. I criteri, le misure e le modalita' di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduita' e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttivita' anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. L'erogazione dello speciale compenso e' estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalita' per gli impiegati dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.579 milioni per l'anno 1989, e a lire 2.684 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1989 al 24 maggio 2001
