I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorita' un permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento concernente la loro appartenenza alle relative comunita' locali italiane. Il permesso straordinario di soggiorno e' rilasciato con validita' non superiore a un anno, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. Tale parere si considera favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della questura. Il parere non e' necessario se sulla base degli elementi forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza. Il permesso straordinario di soggiorno e' revocato ove risulti emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o informazioni false, errate o gravemente incomplete.

Testo vigente dal 7 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-23;423~art1 · fonte su Normattiva