I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, i quali intendano svolgere un'attivita' nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e sono autorizzati all'esercizio di dette attivita' prescindendo dalle condizioni di reciprocita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1990. I soggetti di cui al comma 1, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

Testo vigente dal 7 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-23;423~art3 · fonte su Normattiva