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A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonche' i termini prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purche' stipulati prima del 2 agosto 1990. In favore degli stessi soggetti e' altresi' disposta la sospensione per il periodo 2 agosto 1990-31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospesione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subi'to protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-19;337~art2 · fonte su Normattiva