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A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 e' disposta dal Ministero degli affari esteri una erogazione una tantum fino a L. 3.670.000 se con familiari a carico e fino a L. 2.935.000 qualora senza familiari a carico, in proporzione al periodo di tempo in cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.512 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1991 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-19;337~art3 · fonte su Normattiva