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Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio entro il termine di cinque anni dalla data suddetta, a pena di decadenza. Se la domanda e' presentata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1, 5 e 6 sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese in cui e' pubblicata la presente legge. Se la domanda e' presentata successivamente, ma prima della scadenza del termine di decadenza di cui al primo comma, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie. Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Testo in vigore dal 14 maggio 1951 al 12 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art10 · fonte del testo