Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1953, n. 993.
Abrogato dal 2 febbraio 1954
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Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1953, n. 993.
Abrogato dal 2 febbraio 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1951 al 2 febbraio 1954. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non e' ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti hanno facolta' di autorizzare la proroga del pagamento dei predetti assegni per non oltre sei mesi dalla relativa scadenza, sempreche' siano gia' stati effettuati i prescritti nuovi accertamenti sanitari. Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1953, N. 993
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-04;306~art11 · fonte del testo