Le entrate di cui all'articolo 1 saranno conferite al detto Fondo con inizio dal primo riparto successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 21 aprile 1961
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Testo vigente dal 21 aprile 1961
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-03-30;254~art2 · fonte su Normattiva