Al Fondo di previdenza a favore del personale provinciale della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono attribuite le entrate di seguito segnate:

  • a)una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare dei diritti, compensi e proventi spettanti al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in base alla tabella A, titolo II, allegata, alla legge 26 settembre 1954 n. 869, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;
  • b)una aliquota pari al 2,50 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti al personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870 e alla legge 14 luglio 1957, n. 580;
  • c)una aliquota pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai titolari degli Uffici misti in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e alla legge 14 luglio 1957, n. 580.

Testo vigente dal 21 aprile 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-30;254~art1 · fonte su Normattiva