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E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per interventi straordinari del Commissario generale per il territorio di Trieste riguardanti le esigenze immediate delle popolazioni di confine, la sistemazione provvisoria dei profughi, le necessita' di avviamento al lavoro e per l'adozione di altri provvedimenti richiesti da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio. L'erogazione della somma indicata nel precedente comma e' effettuata dal Commissario generale valendosi di aperture di credito, il cui importo, in deroga alle limitazioni stabilite dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, puo' raggiungere il limite massimo di 250 milioni.

Testo in vigore dal 30 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

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