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Alle spese previste dagli articoli 1, 2, 3, si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile cinque per cento, denominato "Trieste", emesso con legge 22 ottobre 1954, Le somme indicate negli articoli 1 e 2 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55. Le somme non erogate nell'esercizio saranno riportate nell'esercizio successivo. Le somme conseguenti al riparto previsto dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione dell'esercizio 1954-55.
Testo in vigore dal 30 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
