Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".

Testo vigente dal 24 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art13 · fonte su Normattiva