Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".

Testo vigente dal 24 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art14 · fonte su Normattiva