Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1975 al 13 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
Il procuratore della Repubblica puo' compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.
Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 13 ottobre 2011
