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Il procuratore della Repubblica puo' compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 13 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art20 · fonte su Normattiva