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All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto il seguente comma: "Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza".

Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 13 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art21 · fonte su Normattiva