La questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, è infondata. La speciale normativa introdotta per i reati commessi dalle forze dell'ordine - limitatamente alla fase istruttoria, e senza innovare in ordine al giudizio, sempre regolato dalle norme ordinarie - non lede il principio di eguaglianza atteso che essa non si applica agli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in via generale per tutti i reati, ma esclusivamente " per fatti compiuti in servizio", ossia per fatti che nel servizio abbiano ragione e causa, e siano inoltre "relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica". Le ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza pretorile, la violazione dell'art. 25 Cost., per la possibilità di sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, che conseguirebbe all'avocazione della istruttoria da parte del procuratore generale ed all'eventuale trasferimento della stessa perché le disposizioni di cui è causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore. Egualmente non viola l'art. 25 Cost., in quanto disciplina in modo speciale soltanto i rapporti tra procuratore della Repubblica, procuratore generale, e giudice istruttore, in relazione ai reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise, mentre non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore. Non pone, infine, alcuna limitazione al promuovimento dell'azione penale, da parte del pretore, per i reati di sua competenza, e da parte degli uffici del pubblico ministero, ne' introduce discriminazioni tra i magistrati . - v. S. nn. 148/1963, 32/1964.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 107 cost.